L'interrogazione dei documenti   L'interpretazione dei documenti   La scrittura finale
Documenti ufficiali del Comitato di Liberazione Nazionale della Zona Libera di Carnia All'inizio del settembre 1944 il C.L.N.A.I. (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia) inviò una comunicazione a tutti i C.L.N. regionali e provinciali in cui si invitavano i rappresentanti locali delle zone “liberate”, cioè controllate militarmente dalle formazioni partigiane, ad “assumere ovunque il potere politico ed esercitarlo in pienezza di autorità a mezzo [attraverso] gli organi precedentemente indicati: sindaco e pro-sindaco assistiti da una Giunta comunale, Commissario alla Provincia con due Vice-Commissari, Capo e Vice-Capo di Polizia, ecc.”.   La lettura e l'analisi di alcuni documenti ufficiali del C.L.N. della Zona Libera di Carnia ti permetteranno di capire quali provvedimenti furono presi dai responsabili dei partigiani carnici per esercitare – addirittura in anticipo sulla direttiva del C.L.N. Alta Italia – il potere politico sul territorio.Documenti ufficiali
La Costituzione della Repubblica italianaLa Costituzione della Repubblica italiana.pdf
Alla caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, alcuni pensarono che il re potesse ritornare ad esercitare la funzione prevista dallo Statuto albertino. Ma la monarchia si era troppo compromessa con il regime fascista e non godeva più della fiducia di quella parte del popolo italiano che ormai aspirava a una forma di governo pienamente rispondente agli ideali democratici che avevano guidato la resistenza al fascismo. Così, conclusa la guerra di liberazione, venne indetto il referendum per decidere quale forma istituzionale – monarchia o repubblica – dovesse darsi l'Italia, una volta finita l'esperienza tragica del ventennio fascista.
Con le votazioni del 2 giugno 1946, a cui parteciparono anche le donne – dopo avere votato per la prima volta nelle elezioni amministrative del marzo-aprile 1945 –, il popolo italiano scelse la repubblica e i propri rappresentanti per l'Assemblea Costituente, che avrebbe scritto la nuova carta costituzionale. I lavori dell'Assemblea terminarono nel corso del 1947 e il primo gennaio 1948 entrò in vigore la nuova Costituzione.
  Essa organizzava l'Italia in repubblica democratica, con un Parlamento di due camere, Senato e Camera dei deputati, un Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento, una Corte suprema di giustizia e la suddivisione del territorio nazionale in regioni. Essa poneva il lavoro come fondamento della repubblica, sanciva libertà politiche e civili – libertà di stampa, di associazione, di pensiero e parola – e prospettava una serie di riforme intese a eliminare le disparità sociali e a tutelare i diritti dei lavoratori.
Ti presentiamo qui alcuni degli articoli più significativi della nostra Costituzione, relativi alle libertà politiche e civili. Leggili e rifletti sul fondamentale cambiamento che l'introduzione di questi diritti portò nella vita civile italiana, dopo gli anni bui della dittatura fascista.

Costituzione repubblicana

[...]

Art. 13. La libertà personale è inviolabile.

[…]

Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

[...]

Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

[...]

Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. […]

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