Le leggi fascistissime: fedeltà al regime e governo dall'alto
Tra il 1925 e il 1926, il governo fascista emanò una serie di leggi – ispirate dal giurista Alfredo Rocco – definite “fascistissime”. Queste norme avviarono la trasformazione, di fatto, del Regno d'Italia in regime fascista, e cioè in uno Stato che smetteva di essere liberale e diventava sempre più autoritario.
Ecco alcuni esempi, molto significativi, di leggi “fascistissime” emanate in quel periodo: controllo da parte della polizia di tutte le associazioni di cittadini (legge 26 novembre 1925 n. 2029); limitazione della libertà di stampa (legge 31 dicembre 1925 n. 2307); testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che conferiva ai prefetti il potere di sciogliere associazioni, partiti, gruppi e organizzazioni politiche e istituiva il confino1 come pena principale per gli oppositori al regime (regio decreto 6 novembre 1926 n. 1848); proibizione dello sciopero ed eliminazione di tutte le rappresentanze sindacali, e istituzione del sindacato unico fascista (legge 3 aprile 1926 n. 563); istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (legge 25 novembre 1926 n. 2008).
Leggendo e analizzando i documenti sotto riportati, scoprirai ulteriori interventi attuati dal fascismo nel biennio 1925-26, finalizzati, al pari di quelli sopra elencati, alla eliminazione di ogni opposizione e alla trasformazione in senso autoritario dello Stato.
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confino: durante il fascismo, venivano condannati al confino, cioè a risedere forzatamente anche per anni in un luogo remoto, gli oppositori del regime. Finirono al confino i più noti antifascisti come, per esempio, Filippo Turati, Ferruccio Parri, Carlo e Nello Rosselli, Antonio Gramsci, Alessandro Pertini e molti altri. Le più comuni località in cui si scontava la pena del confino erano le isole di Pantelleria, Ustica, Ventotene, Ponza, Tremiti.
LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2300 Dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di dio e per volonta' della nazione re d'italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1 – Fino al 31 dicembre 1926 il Governo del Re ha facoltà di dispensare dal servizio, anche all'infuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti, i funzionari, impiegati ed agenti di ogni ordine e grado, civili e militari, dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato, che, per ragioni di manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.
La dispensa è pronunciata con decreto Reale, su proposta del Ministro competente.
[…]
LEGGE 4 febbraio 1926, n. 237 Istituzione del Podestà e della Consulta municipale nei comuni
con popolazione non eccedente i 5000 abitanti
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di dio e per volonta' della nazione re d'italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1 – Nei Comuni la cui popolazione non eccede i 5.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, l'Amministrazione è affidata a un Podestà assistito, ove il Prefetto lo ritenga possibile, da un Consulta municipale.
Art. 2 – Il Podestà è nominato per decreto Reale.
Dura in carica cinque anni e può essere sempre confermato.
[…]
Art. 5 – Il Podestà esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale conferisce al sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale.
La Consulta comunale è unicamente consultiva; essa dà parere su tutte le materie che il Podestà crede di sottoporle. […].
[…]
Art. 8 – Nei Comuni di popolazione eccedente quella indicata dall'art. 1, l'amministrazione può essere affidata, in conformità delle norme stabilite dalla presente legge, a un Podestà, quando i rispettivi Consigli comunali siano stati sciolti due volte nel periodo di due anni.