LEGGE 6 maggio 1940-XVIII. Norme per il razionamento dei consumi.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l’agricoltura e le foreste, e con quello per l’interno, ha facoltà di disporre, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il razionamento di generi di consumo, di mano in mano che se ne presenti la necessità, e di emanare le relative norme di esecuzione.
Art. 2.
Per l’attuazione del razionamento di cui all’articolo precedente è fatto uso di una carta annonaria1 da rilasciarsi da ciascun Comune ai consumatori residenti nel Comune stesso.
[…]
Art. 4.
Chiunque viola le disposizioni intese a disciplinare il razionamento dei generi di consumo è punito:
a) se produttore o commerciante o dirigente responsabile di enti economici fra produttori o fra commercianti, con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. Nei casi più gravi può essere aggiunto l’arresto fino a sei mesi;
b) se consumatore, con l’ammenda da lire cinquanta a lire mille.
Art. 5.
Il pubblico funzionario o il medico che nell’esercizio delle funzioni ad esso demandate, in qualsiasi modo attribuisca o faccia attribuire ad alcuno razioni che non gli spettano o maggiori di quelle che gli spettano, è punito con l’ammenda da lire cento a lire mille.
Data a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - TASSINARI - RICCI
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carta annonaria: che concerne l’annona, ossia il consumo e il rifornimento di viveri. |
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